Con circolare del 4 settembre 2020 la Direzione Generale dei Ministeri della Salute e del Lavoro ha inteso soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l’opportunità che lo stesso andasse a sopportare il datore di lavoro nell’ attuazione delle misure di prevenzione già richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
In merito alle “situazioni di particolare fragilità” rilevate dal protocollo anzidetto, le “Indicazioni operative” del Ministero della salute del 29 aprile 2020 sottolineavano l’opportunità che il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolare situazione di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.
Alla luce delle ultime evidenze scientifiche il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore / lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
In tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate (> 55 anni di età) va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Con la recente circolare i Ministeri delle Salute e del Lavoro hanno ribadito che, il solo parametro dell’età non costituisce elemento sufficiente per definire lo stato di fragilità di un lavoratore, significando altresì che non vige nessun principio di automaticità tra il dato anagrafico, le condizioni di salute e lo stato di fragilità.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Ma anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’ art.18, comma 1, lettera a, del d.lgs. n.81/2008, non sono tenute alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ( ad es, nelle scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore e alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.