Conciliazione vita privata-lavoro: attuazione direttiva UE

Novità congedo parentale e legge n.104/1992

Nell’ambito di una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, è stata attuata la Direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019, che va ad introdurre importanti novità anche per il congedo parentale e per la legge n.104/1992.

Tale direttiva è stata attuata attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs n.105/2022, il quale sancisce un importante passo avanti per la parità di genere sia sul lavoro che in famiglia, nonché per una più  equa divisione e condivisione delle responsabilità genitoriali, ma anche di assistenza di un familiare.

Questa nuova direttiva va, inoltre, ad abrogare quella 2010/18/UE del Consiglio Europeo, e, tranne dove sia espressamente indicato, riguarda anche i lavoratori dipendenti pubblici.

Novità introdotte dall’attuazione della direttiva UE

Le novità introdotte dall’attuazione della direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019 riguardano principalmente:

  • il congedo obbligatorio di paternità, adesso fruibile per 10 giorni lavorativi a partire dai due mesi precedenti il parto ai cinque mesi successivi. Tale congedo non si può frazionare in ore, sebbene si possa utilizzare anche in via non continuativa;
  • il congedo parentale per il genitore solo, i cui termini sono estesi da 10 a 11 mesi;
  • l’estensione del congedo parentale con indennità pari al 30% della retribuzione da 6 a 9 mesi, rispettando comunque i limiti di congedo fruibili dai genitori;
  • l’estensione dai 6 ai 12 anni dell’età del figlio (anche adottato o affidato) entro cui i genitori possono beneficiare del congedo parentale appena menzionato;
  • l’estensione da 8 a 12 anni per l’età del bambino entro la quale i genitori possono beneficiare del congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione

come comunica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 1° agosto 2022

Novità in merito alla legge n.104/1992

Le novità in merito alla legge n.104/1992, introdotte dal D.Lgs n.105/2022,

riguardano il divieto di attuare atti discriminatori nei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla suddetta legge e al D.Lgs. n. 151/2001. Riporta infatti il D.Lgs n.105/2022:

I giudizi  civili  avverso  atti  e  comportamenti  ritenuti discriminatori  in  base   al   presente   articolo   sono   regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Chi intende agire in giudizio per  il  riconoscimento  della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente  articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione  previste dai  contratti  collettivi,   può  promuovere   il   tentativo   di conciliazione ai sensi dell’articolo  410  del  codice  di  procedura civile”

Conciliazione vita privata-lavoro: novità per lavoratrici autonome

Nell’ambito della conciliazione vita privata-lavoro, le novità per le lavoratrici autonome riguardano l’estensione del trattamento economico per il congedo parentale.

Infatti il periodo in cui beneficiare del suddetto congedo è ampliato a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino (contro i precedenti sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino). Inoltre va ad aumentare “il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi”, come riporta qui il Ministero del Lavoro.

 

Per approfondimenti si rimanda al D.Lgs n.105/2022

 

 

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