Congedo 2021 per genitori dipendenti

Congedo 2021 per genitori dipendenti: fruizione in modalità oraria

Il congedo 2021 per genitori dipendenti può essere fruito anche in modalità oraria;  questo è quanto comunicato dalla circolare Inps n. 96 del 5 luglio 2021.

Tale congedo è rivolto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano figli affetti da Covid-19 (SARS CoV-2) o in quarantena da contatto con soggetto positivo, oppure frequentino una scuola con attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.

Che cos’è il congedo 2021 per genitori dipendenti? A chi spetta

Il congedo 2021 per genitori dipendenti è un periodo di astensione retribuita dal lavoro che spetta a genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto con soggetto positivo o con attività didattica in presenza sospesa ed è finalizzato alla cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tale congedo indennizzato è stato introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, o alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo 2021 per genitori può, però, essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working) e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave. La legge n.61 del 6 maggio 2021 ha previsto inoltre la fruizione di tale congedo anche in caso di sospensione dell’attività “educativa” e non solo didattica dei figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave. Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo anche per i figli conviventi (o non conviventi in caso di figli con disabilità grave) iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
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Fruizione in modalità oraria del congedo 2021 per genitori dipendenti

Si può fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria, come introdotto dalla legge n.61 del 6 maggio 2021: questa possibilità è utilizzabile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
Quindi il congedo 2021 per genitori dipendenti, in modalità oraria, è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021 e le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (13 maggio-30 giugno 2021).
Si fa presente, comunque, che tale congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Compatibilità e incompatibilità del congedo 2021 per genitori dipendenti in modalità oraria

Il Congedo 2021 per genitori in modalità oraria ha casi di compatibilità e incompatibilità con altri congedi parentali: infatti, può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Di conseguenza  la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del Congedo 2021 per genitori con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Si precisa inoltre che il congedo 2021 per genitori dipendenti:

  • è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
  • è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; questo perché si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
  • Infine, si precisa che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia”.

Invio domanda

L’invio della domanda, al momento, è possibile verso il proprio datore di lavoro, regolarizzandola successivamente anche telematicamente all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto. Tale domanda può essere inviata anche attraverso i servizi telematici del nostro Patronato Inpas Confsal.

Per ricevere ulteriori informazioni, contattaci alla sede Inpas Confsal più vicina a te..qui!

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