Congedo di maternità e congedo di paternità nella Legge di Bilancio 2022

Il congedo di maternità e il congedo di paternità, nella Legge di Bilancio 2022, sono oggetto di numerose novità, soprattutto per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori autonomi.

Infatti, secondo l’art.1 della Legge di Bilancio 2022 (n.234/2021), per le lavoratrici autonome che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità abbiano un reddito inferiore a 8145 euro, l’indennità di maternità è ampliata di ulteriori tre mesi dopo la fine del periodo di maternità spettante, ossia a seguito dei  2 mesi prima del parto e dei 3 dopo il parto (art.66 del D.lgs n. 151/2001).

Si ricorda che tale tutela va ad applicarsi anche in caso di adozione o affidamento.

Inoltre, lo stesso articolo della Legge di Bilancio 2022 va a confermare i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità, già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020), e l’opportunità per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in modo da sostituire la madre, relativamente all’astensione obbligatoria di quest’ultima.

A comunicarlo la circolare INPS n.1 del 3 gennaio 2022

Destinatarie del congedo di maternità nella Legge di Bilancio 2022

Le destinatarie del congedo di maternità nella Legge di Bilancio 2022, così come sopra descritto, sono:

  • “le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • le lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • le libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza)”

come riportato dalla suddetta circolare INPS n.1/2022.

Inoltre, sebbene la norma annoveri solo tali lavoratrici, il congedo va ampliato anche ai padri con le stesse caratteristiche, nel caso degli eventi descritti negli “artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, nonché dall’articolo 3 del D.M. 4.4.2002” (circolare INPS n.1/2022).

Requisiti

I requisiti per le tre mensilità aggiuntive di congedo di maternità/paternità sono di carattere economico, dal momento che il reddito dichiarato nell’anno precedente deve essere inferiore a 8145 euro.

Si fa presente, però, che è necessaria la regolarità contributiva sia nei 5 mesi di maternità obbligatoria, che nei successivi 3. Infine, “il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome – pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità”, come indicato dalla suddetta circolare INPS.

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata e che posseggano i requisiti economici richiesti, è riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • “ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001)”

come indicato dalla circolare INPS n.1/2022.

Lavoratrici e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata

Alle lavoratrici e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata è allo stesso modo riconosciuto quanto appena menzionato, con in aggiunta la stessa indennità riconosciuta per i 3 mesi successivi ai “7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata” (circolare INPS n.1/2022)

Decorrenza

Quanto descritto decorre dal 1° gennaio 2022, ma sono indennizzabili anche quei periodi che parzialmente ricadono dal 1° gennaio 2022 in poi, quindi anche nel  caso i periodi di maternità/paternità abbiano avuto inizio prima di tale data.

“Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa” (circolare INPS n.1/2022).

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