Congedo di paternità obbligatorio per adozione o affidamento

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento.

Secondo il decreto legislativo n.105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, il congedo di paternità obbligatorio ha adesso la durata di 10 giorni lavorativi, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o di ingresso in famiglia dello stesso (se affidato o adottato).

Secondo la circolare INPS n.122/2022, inoltre, nei casi di adozione nazionale, tale congedo obbligatorio per il padre può essere utilizzato dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi, mentre nei casi di adozione internazionale, l’astensione obbligatoria dal lavoro può essere fruita anche prima dell’ingresso in Italia del minore, così come previsto per il congedo di maternità. In quest’ultimo caso, infatti, tale congedo di paternità è utile per quel periodo di permanenza all’estero necessario all’incontro con il minore e agli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché “l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre”, come ricorda la suddetta circolare INPS.

Nei casi, invece, di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario può utilizzare il congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento, mentre nei casi di morte perinatale di minore adottato o affidato, tale congedo può essere fruito solo se il decesso avviene nei 28 giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.

Congedo di paternità obbligatorio e compatibilità con il congedo di maternità

Il congedo di paternità obbligatario è compatibile con il congedo di maternità, cioè può essere utilizzato nello stesso periodo in cui la madre beneficia del congedo di maternità.

Congedo di paternità obbligatorio e alternativo

Il congedo di paternità obbligatorio e alternativo sono compatibili, ma non negli stessi giorni.

Si ricorda che il congedo alternativo è contenuto nell’art.28 del T.U., cioè Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ed è riconosciuto al padre in caso di morte o grave infermità della madre, oppure nei casi di abbandono del figlio minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre.

Ricorda la Circolare INPS n.122/2022 che “in caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite

Invio domanda congedo di paternità obbligatorio

L’invio della domanda di congedo di paternità obbligatorio per i dipendenti del settore privato, è possibile direttamente al datore di lavoro, inviando comunicazione dei giorni di congedo (da fruire) con un anticipo di almeno 5 giorni, dove possibile.

Questa comunicazione va redatta in forma scritta.

Invece, nei casi in cui l’indennità relativa sia erogata dall’INPS, il lavoratore padre invierà la domanda in via telematica direttamente all’Istituto di Previdenza, comunicando anche al datore la data presunta del parto, se si vuole fruire del congedo nei 2 mesi precedenti.

Relativamente all’invio telematico all’INPS, comunque, la circolare n.122/2022 ricorda che stanno aggiornando il sistema informatico sulla base del nuovo decreto n.105/2022 entrato in vigore il 13 agosto 2022, e che per questa ragione il lavoratore al momento può comunicare la fruizione del congedo al proprio datore o committente e poi, anche in seguito, regolarizzare la propria posizione all’INPS.

I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni, mentre i lavoratori autonomi che beneficiano del congedo parentale possono astenersi dal lavoro presentando  domanda all’INPS anche successivamente, avvalendosi sia della procedura web dell’Istituto che dei servizi di Patronato, come Inpas Confsal.

 

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