Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’ acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

Con messaggio 2968 del 27-07-2020 l’ INPS comunica che:

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 25, comma 1, ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo (di seguito, “congedo COVID-19”) previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.

Per tale congedo è stata riconosciuta “una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.

In considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), nonché in considerazione della medesima ratio juris cui è ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).

Si osserva, infine, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.

 

In allegato il messaggio numero 2968 del 27-07-2020.