Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità 2022
Il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità 2022 riconosce al padre dieci giorni di astensione dal lavoro, retribuiti al 100% e fruibili nei primi 5 mesi di vita del figlio, anche in maniera non continuativa. A ricordarlo il comunicato stampa INPS del 18 marzo 2022, il quale fa presente inoltre che, tale beneficio, grazie alla Legge di Bilancio 2022, è divenuto strutturale e non necessita più di rinnovi annuali.
Destinatari
I destinatari del congedo obbligatorio e facoltativo 2022 sono i padri lavoratori dipendenti, anche nel caso di adozioni (nazionali o internazionali), affidamenti o collocazioni del figlio.
Durata del congedo obbligatorio di paternità 2022
La durata del congedo obbligatorio di paternità 2022 è di 10 giorni, fruibili entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, oppure dall’ingresso in famiglia di figli adottati, affidati o collocati.
Retribuzione
La retribuzione durante il congedo di paternità 2022 è al 100%
Congedo di paternità e congedo di maternità 2022
Il congedo di paternità e il congedo di maternità 2022 sono fruibili anche contemporaneamente, dal momento che l’astensione dal lavoro del padre spetta indipendentemente da quella della madre. Si ricorda però che, sempre entro il quinto mese dalla nascita, dall’adozione, dall’affidamento o dalla collocazione del figlio, il padre può richiedere un ulteriore giorno di congedo facoltativo (sempre con retribuzione al 100%), ma in questo tale periodo è alternativo a quello di congedo obbligatorio della madre.
Domanda di congedo di paternità 2022
La domanda di congedo di paternità 2022 deve essere inviata all’INPS dai padri lavoratori dipendenti privati, nei casi in cui l’indennità sia pagata direttamente dall’Istituto di Previdenza. Questa domanda può essere inviata anche attraverso i servizi del nostro Patronato INPAS, cliccando sul link che segue
Invia qui la domanda per il congedo di paternità 2022
Nei casi in cui, invece, sia il datore di lavoro ad anticipare le somme, i padri lavoratori dipendenti possono comunicare direttamente al datore l’intenzione di fruirne, senza necessità di inviare domanda all’INPS.
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