Lavoratrici madri nel periodo post partum: congedo obbligatorio e astensione da lavori faticosi
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è espresso circa l’astensione da lavori faticosi nel periodo post partum delle lavoratrici madri, al fine di uniformare l’attività di emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro nel periodo immediatamente successivo al parto: con la nota n.553 del 2 aprile 2021 l’INL infatti fa riferimento al divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi, in accordo con la nota del Ministero del Lavoro n. 2437 del 25 marzo 2021 e in ottemperanza del D.Lgs n.151/2001 sulla tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino.
Divieto di trasportare e sollevare pesi nel periodo post partum
Nel periodo post partum è riconosciuta l’astensione da lavori faticosi, e quindi il divieto di trasportare e sollevare pesi; questo, secondo l’INL, rispecchia quanto definito dagli art. 6, 7 e 17 del D.Lgs n.151/2001, che dispongono il divieto di esporre la lavoratrice madre a lavoratori faticosi e insalubri, al fine di garantire protezione a lei e al bambino, indipendentemente dalla “valutazione del rischio” contenuta nel DVR (Documento Valutazione dei Rischi).
Ne consegue che, l’adibizione a tali mansioni costituisce comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice, con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione (astensione) dal lavoro da parte dell’amministrazione competente, laddove sia impossibile spostare la lavoratrice madre ad altre mansioni.
Vige quindi il divieto generalizzato per la lavoratrice madre di svolgere queste mansioni, indipendentemente dal DVR.
Parto prematuro: congedo obbligatorio e astensione da lavori faticosi post partum
In caso di parto prematuro i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria, si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto e, analogamente, questo principio si applica anche in caso di astensione da lavori faticosi post partum fino al settimo mese dopo il parto, e pertanto i giorni di congedo obbligatorio prima del parto non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In questo caso il provvedimento di interdizione (astensione) dal lavoro adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti sette mesi, i giorni non goduti a causa del parto prematuro, e avendo cura di richiamare in proposito la circolare INPS n. 69/2016.
Procedura per riconoscimento astensione da lavori faticosi post partum e domanda indennità sostitutiva
Per quanto riguarda la procedura per il riconoscimento dell’astensione da lavori faticosi post partum e dell’ indennità sostitutiva si precisa che, pur in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione sia in ogni caso necessaria l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione, mentre per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, occorre sempre che la lavoratrice inoltri un’apposita domanda all’INPS (cfr. art. 1, D.L. n. 663/1969 conv. da L. n. 33/1980).