Congedo parentale: elevazione retribuzione dal 30% all’80% per una mensilità

Domanda anche tramite patronato.

Il congedo parentale vede un’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per una mensilità, rispettando però alcuni requisiti ben precisi che sono contenuti nella Circolare INPS n.45/2023. La domanda può essere inviata anche tramite un patronato come INPAS Confsal.

Ricordiamo che tale modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e in particolare prevede “l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età)”, come riporta INPS nella suddetta circolare.

Inoltre, questa modifica si applica in maniera alternativa tra i genitori e riguarda solo i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) i quali terminano il congedo di maternità o paternità in data successiva al 31 dicembre 2022.

Le seguenti informazioni, contenute nella suddetta Circolare INPS, riguardano però solo il settore privato.

 

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Destinatari

I destinatari dell’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per una mensilità di congedo parentale sono:

  •  esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando pertanto escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.)” (Circolare INPS)

Di conseguenza, aggiunge INPS, “se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.”

Caratteristiche elevazione retribuzione dal 30% all’80% per una mensilità del congedo parentale

Le caratteristiche dell’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per una mensilità di congedo parentale sono le seguenti:

  • non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. Infatti, si attua l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
  • il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
  • la fruizione “alternata” non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale

ricorda la suddetta Circolare INPS.

Inoltre, la stessa Circolare, specifica che:

  • si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80%della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30%della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’art. 34, comma 3, del T.U.)”

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

 

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Circolare INPS n.45/2023

 

Invio domanda

L’invio della domanda per il congedo parentale in esame può avvenire esclusivamente online anche attraverso i servizi del nostro patronato INPAS Confsal.

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