Congedo retribuito per donne vittime di violenza

Il decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici del settore pubblico, privato e con rapporti lavorativi di collaborazione coordinata e continuativa, possano beneficiare di un congedo lavorativo di 90 giorni nell’arco di tre anni se sono vittime di violenza di genere e sono inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, secondo la legge n. 119 del 15 ottobre 2013.
In seguito, con la Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 2016 tale congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome, e poi nel 2018 a quelle del settore domestico.
Possono, quindi, beneficiare dell’ astensione retribuita dal lavoro:

  • lavoratrici dipendenti, anche della pubblica amministrazione
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici del settore domestico e familiare;
  • lavoratrici autonome;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS;

che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e siano inserite in un percorso di protezione dalla violenza di genere riconosciuto e attivato dalle autorità competenti.

Durata ed indennizzo

Il congedo retribuito o indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi (3 mesi) entro tre anni dall’inizio del percorso di protezione certificato, e non comprende i giorni festivi né i giorni successivi alla scadenza di un contratto di lavoro. Può essere utilizzato per l’intera giornata lavorativa o solo per metà della giornata lavorativa: nel primo caso, per le giornate intere di congedo utilizzate per partecipare ai percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, nel secondo invece l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera spettante.
È, invece, pagata direttamente dall’ INPS a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (se non anticipata dal datore di lavoro);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici, come colf e badanti.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, senza però alcuna indennità.
La domanda per beneficiare di questo congedo indennizzato può essere inoltrata tramite il nostro Patronato o sul sito Inps.