Contributi figurativi: quando spettano?
I contributi figurativi spettano nei casi (definiti dalla legge) in cui ci sia stata una riduzione o un’interruzione dell’attività lavorativa. In questi periodi, quindi, viene garantita la copertura contributiva, su domanda dell’interessato o automaticamente.
Cosa sono i contributi figurativi?
I contributi figurativi sono dei contributi riconosciuti ai lavoratori pubblici e privati (quindi nelle Gestioni pensionistiche degli stessi) nei periodi di interruzione/riduzione dell’attività lavorativa, per esempio dovuti a disoccupazione, aspettativa per cariche elettive o sindacali, oppure congedo parentale e infortunio.
Questa tipologia di contribuzione spetta senza onere economico a carico dei lavoratori e, salvo alcune eccezioni disposte dalla legge, è utile al calcolo e al diritto alla pensione. Infine, come già accennato, i contributi figurativi possono essere accreditati d’ufficio, quindi automaticamente, oppure previa domanda dell’interessato, nei casi che ora andremo a vedere
Quando inviare la domanda?
La domanda per l’accredito dei contributi figurativi va inviata, ad esempio, nei seguenti casi (per quanto riguarda le Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati):
- “servizio militare obbligatorio;
- servizio militare volontario;
- servizio civile;
- riposi giornalieri;
- maternità al di fuori di un rapporto di lavoro;
- congedo parentale durante il rapporto di lavoro;
- malattia del bambino;
- malattia e infortunio;
- aspettativa per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche elettive;
- assenza dal lavoro per donazione sangue”
Invece, per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici è necessario inviare la domanda per i seguenti motivi:
- “aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale;
- astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità o di paternità) al di fuori del rapporto di lavoro”
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Quando la domanda per i contributi figurativi non è necessaria?
La domanda per l’accredito dei contributi figurativi non è invece necessaria, per i lavoratori privati, nei seguenti casi:
- “Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- contratto di solidarietà difensivi;
- progetti di lavori socialmente utili per i quali il sussidio denominato “Assegno ASU” è corrisposto dall’INPS nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia;
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione;
- indennità NASPI ;
- assistenza antitubercolare a carico dell’INPS.”
In questi casi, infatti, i contributi figurativi verranno accreditati d’ufficio, ossia automaticamente, senza bisogno di inviare apposita istanza.
Mentre, per i lavoratori pubblici, non è necessario inviare domanda nei seguenti casi:
- “periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta;
- periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino, nei casi in cui non ci sia retribuzione”
Per maggiori informazioni o per inviare la domanda
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