Covid-19: domanda indennità 1000 € entro il 18 dicembre
La Circolare numero 137 del 26 novembre 2020 fornisce le istruzioni per la fruizione dell’indennità una tantum (Decreto Ristori D.L. n.137 del 2020) da parte di quelle categorie di lavoratori che
hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’ art.9 Decreto Agosto n. 104/2020 e per quelle categorie che invece non ne hanno ancora fatto richiesta.
Si tratta di un’indennità di 1000 € che l’Inps verserà una sola volta a quei lavoratori che più hanno risentito dell’emergenza sanitaria da covid-19, quindi:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione;
- Lavoratori dipendenti e autonomi che a causa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ma che abbiano lavorato per almeno 30 giorni in questo stesso lasso di tempo;
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Lavoratori autonomi privi di partita IVA che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020.
Per le indennità in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati in tali settori, che non hanno già fruito dell’ indennità una tantum di 1000€, la circolare suddetta individua, tramite l’ elencazione dei Codici Ateco, le attività economiche interessate dal beneficio economico e quindi la categoria di lavoratori che può riceverla.
Nel dettaglio: i lavoratori elencati, che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’ art.9 del Decreto Agosto, non devono presentare nuova domanda per l’indennità una tantum di 1000 €, mentre tutti gli altri lavoratori che ne posseggono i requisiti ma non ne hanno ancora fatto espressa richiesta, possono presentare domanda tramite il nostro Patronato o direttamente sul sito Inps, entro e non oltre il 18 dicembre 2020, in modo da permettere all’Istituto di Previdenza di erogare il beneficio entro la fine dell’anno; infatti, pur avendo l’articolo 15, comma 7 del Decreto Ristori introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su parere ministeriale, non è perentoria, e si vuole dare il tempo ai nuovi beneficiari di presentarne adeguata richiesta.