Art. 12 (reddito di emergenza)

  1. Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito “Rem” di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’ articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.
  2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 de decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l’incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con le misure di sostegno di cui all’articolo 10.
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l’anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a tali fini l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’ INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari a 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo …

Relazione illustrativa.

L’articolo in esame, al comma 1, riconosce l’erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di dicembre 2020 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.
Si prevede, per l’erogazione del Reddito di Emergenza, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall’articolo 10 presente decreto-legge.
Per quanto non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle previsioni di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibili.
La proposta, al comma 2, prevede altresì che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021.
Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Il comma 4 fissa i limiti di spesa relativi alle erogazioni del REM e demanda all’INPS il monitoraggio del rispetto di tali limiti.
Il comma 5 dispone per tutto quanto non previsto dal presente articolo, rinvia alla disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria.