Art. 17 (disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. All’ articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ii comma 1 e sostituito dal seguente: “1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’ articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore de! presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già  intervenuti.

La disposizione mira a rivedere l’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine. La disposizione novellata si declinerebbe nel modo che segue:
“1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”