Art. 8 (nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione de! trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 10  aprile e ii 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e dovuto alcun contributo addizionale.
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra ii 1 ° aprile e ii 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi I e 2 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio ii periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, ii termine di decadenza di cui al presente comma e fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’ INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’ articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ii datore di lavoro e tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per ii pagamento o per ii saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e collocato ii periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro ii termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore de! presente decreto se tale ultima data e posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico de! datore di lavoro inadempiente.
  5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonchè all’accredito della relativa contribuzione figurativa, e effettuata con ii flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
  6. Al fine di razionalizzare ii sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella di cui all’articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  7. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. II concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l’anno 2021. Tale importo e assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con ii Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto de! limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. II trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 10 aprile e ii 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio ii periodo di sospensione dell’ attività lavorativa. In fase di prima applicazione, ii termine di decadenza di cui al presente comma e fissato entro la fine de! mese successivo a quello di entrata in vigore de! presente decreto.
  9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. 
  10. Dal 1 ° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui ii personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’ articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
  11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e comunque riconosciuto ii trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e stato raggiunto anche in via prospettica ii limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  13.  I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all’ articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per ii riconoscimento dei diversi trattamenti per l’anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l’anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ea 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ii Ministro dell’economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all’importo di 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto ­legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ii Ministro dell’economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall’articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell’ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. II Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  14. All’onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all’ articolo I, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall’articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell’articolo 42.l

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19” (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. 
I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il comma 5 prevede che per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
Il comma 6 prevede che il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella di cui all’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità ordinarie di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse sono poi trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 8 prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della legge 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il comma 9 prevede il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno
2021. 
Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.
Il comma 11 riproduce in materia le eccezioni già previste da ultimo nella legge di bilancio per il 2021. 
I commi 12 e 13 individuano i limiti di spesa. Il comma 13 specifica inoltre che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziare relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall’articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2.
Il comma 14 individua la copertura finanziaria.