Decontribuzione turismo, spettacolo, commercio e settore termale 2021
La decontribuzione nei settori di turismo, spettacolo, commercio e termale del 2021 è prevista dal decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021, poi convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021, relativamente alle misure con carattere di urgenza legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Che cos’è?
La decontribuzione per turismo, spettacolo, commercio e settore termale 2021 è l’esonero dei contributi previdenziali da versare da parte dei datori di lavoro privati di questi settori, “ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, come indicato dal Decreto Sostegni Bis all’art.43 comma 1.
Inoltre, tale decontribuzione è fruibile “nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”, sempre come stabilito dall’art.43, comma 1, del Decreto Sostegni Bis.
Periodo di competenza della decontribuzione 2021
Il periodo di competenza della decontribuzione 2021 per i settori appena elencati è dal 26 maggio 2021 al 30 novembre 2021, come indicato dal Messaggio Inps n.4420 del 10 dicembre 2021.
Termine fruizione della decontribuzione turismo, spettacolo, commercio e settore termale 2021
Il termine per la fruizione della decontribuzione per turismo, spettacolo, commercio e settore termale 2021 è fissato al 31 dicembre 2021, ma il suddetto messaggio Inps chiarisce che tale data non stabilisce la scadenza temporale entro cui i datori di lavoro devono materialmente beneficiare della decontribuzione in oggetto, ma solo il termine stabilito dalla normativa per delimitare il periodo di competenza.
Modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive
La modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte del datore di lavoro verrà indicata da un successivo messaggio Inps, che verrà pubblicato in seguito alla lavorazione delle domande di decontribuzione inoltrate all’Istituto di Previdenza.
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