Art. 1 – Liquidazione di FONDINPS

  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita presso l’INPS (di seguito: FONDINPS), e’ posta in liquidazione.
  2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l’indennita’. Fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS continua ad esercitare l’ordinaria amministrazione del Fondo.
  3. Il provvedimento di cui al comma 2 e’ pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e’ sciolto il Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS cessa dalla carica.
  5. La COVIP puo’ impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.