Art. 10 – Indennità lavoratori marittimi

  1. Ai lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonchè a quelli di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, ne’ di indennità di malattia ne’ di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
  2. L’ indennità ai lavoratori marittimi non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l’anno 2020.
    L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 114.