- Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
- Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2022. - Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l’anno 2020, a euro 4.368.420 per l’anno 2021, a euro 7.863.156 per l’anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali gia’ maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell’articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.