Art. 15 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

  1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni».
  2. L’ articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’ abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.