Art. 26 – Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

  1. All’ articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’INPS»;
    b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L’INPS provvede»;
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l’INPS non prende».