Art. 4 – Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

  1. All’ articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
    b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
    c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e’ incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.».
  2. All’ onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.