Art. 5 – Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

  1. Le prestazioni NASpI e DIS-COLL previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
    L’ importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità  spettante per la prestazione originaria.
  2. All’ onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 114.