Art. 90 – Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

  1. All’ articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’ efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.»;
    b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Con decreto deMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
    — a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e’ ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
    — b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e’ ripartita in proporzione al numero di licenze per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;
    — c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e’ ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.»;
    c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.