- All’ articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni;»
b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «,nonchè a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1»; - All’articolo 46 del codice della navigazione il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente.».
- All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18,» le parole da «nella quale confluiscono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata n. 84 del 1994».
- La disposizione di cui al comma 3 si applica decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.