Art. 80 – Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

  1. All’ articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo, dopo le parole «dall’annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal rinvio o dal ridimensionamento»;
    b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni»; 
  2. All’ articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
    b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle seguenti: «335». 
  3. All’articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021». 
  4. L’ autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è  rifinanziata, per l’attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto, nella misura di 25 milioni di euro per l’anno 2020.
    All’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo periodo, dopo le parole «interesse culturale» sono aggiunte la seguente: «e paesaggistico» e dopo la parola «realizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per l’anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
  6. All’ articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonchè alla categoria catastale A/9 per le unita’ immobiliari non aperte al pubblico». 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.