- Per la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto.
- Agli oneri derivanti dall’estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni di euro per l’anno 2021.
- Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
- Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.
- Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 31.