- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole “500 unità'” e “250 unità” sono sostituite dalle seguenti: “100 unità'” e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l’anno 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l’anno 2022.
- Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
- Al comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole “3,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle parole “30,4 milioni di euro per l’anno 2024”. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)