- I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’ indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso. - All’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole “cento paghe” sono sostituite dalle seguenti: “quaranta paghe”.
- All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole “lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a
tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti “lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,” e le parole “lire 130.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 100”. - I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.
- Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, sono tenute all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all’interno del golfo mistico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a determinare, per il personale orchestrale, l’ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:
“59-bis. (Lavoro nel settore dello spettacolo). – 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell’ indennità di cui all’articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.”. - A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
- L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita’, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. - La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
- I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ indennità.
- L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si e’ concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
- L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità’ non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
- L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia’ dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
- Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’ indennità per l’anno in corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui
all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. - La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
- L’indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole “60 contributi” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti “45 contributi” e le parole “120 contributi” sono sostituite dalle seguenti “90 contributi”;
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
“15-ter Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell’ annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a del requisito dell’ annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.”
b) all’articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole “120 contributi” sono sostituite dalle seguenti: “90 contributi”;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita’ educativa collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
c) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”. - Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
- All’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: “sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonchè” e, dopo le parole “sono adeguate”, sono inserite le seguenti: “, con frequenza almeno quinquennale,” b) al secondo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “e il Ministro della cultura”. - In sede di prima applicazione dell’articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 2 del presente articolo, l’adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- All’onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2021, 53,7 milione di euro per l’anno 2022, 58,6 milioni di euro per l’anno 2023, 58,2 milioni di euro per l’anno 2024, 59,7 milioni di euro per l’anno 2025, 61,6 milioni di euro per l’anno 2026, 63,2 milioni di euro per l’anno 2027, 65,7 milioni di euro per l’anno 2028, 69,4 milioni di euro per l’anno 2029, 73,9 milioni di euro per l’anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l’anno 2024, 11,2 milioni di euro per l’anno 2025, 11,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,4 milioni di euro per l’anno 2027, 11,6 milioni di euro per l’anno 2028, 11,9 milioni di euro per l’anno 2029, 12,1 milioni di euro per l’anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell’articolo 77.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)