- Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Per l’anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ incrementata di 200 milioni di euro nell’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ incrementato di 150 milioni di euro l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Il Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 140 milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Le risorse del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 130 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
- Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 10, lettera h), valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2022, 208 milioni di euro per l’anno 2023, 247 milioni di euro per l’anno 2024, 307 milioni di euro per l’anno 2025, 366 milioni di euro per l’anno 2026, 449 milioni di euro per l’anno 2027, 517 milioni di euro per l’anno 2028, 575 milioni di euro per l’anno 2029, 625 milioni di euro per l’anno 2030, 712 milioni di euro per l’anno 2031, 782 milioni di euro per l’anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l’anno 2021, 155 milioni di euro per l’anno 2022, 235 milioni di euro per l’anno 2023, 291 milioni di euro per l’anno 2024, 364 milioni di euro per l’anno 2025, 433 milioni di euro per l’anno 2026, 526 milioni di euro per l’anno 2027, 586 milioni di euro per l’anno 2028, 650 milioni di euro per l’anno 2029, 708 milioni di euro per l’anno 2030, 767 milioni di euro per l’anno 2031, 876 milioni di euro per l’anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. - Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono traferite/versate nella contabilità speciale aperta per l’emergenza ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. - Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni di euro per l’anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l’anno 2023, 649,21 milioni di euro per l’anno 2024, 749,88 milioni di euro per l’anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l’anno 2027, 875,61 milioni di euro per l’anno 2028, 937 milioni di euro per l’anno 2029, 956,79 milioni di euro per l’anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l’anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l’anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l’anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l’anno 2023, 759,31 milioni di euro per l’anno 2024, 873,51 milioni di euro per l’anno 2027, 935,41 milioni di euro per l’anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l’anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l’anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l’anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:
a) quanto a 107,58 milioni di euro per l’anno 2021, 1.324,85 milioni di euro per l’anno 2022, 776,05 milioni di euro per l’anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l’anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l’anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l’anno 2022, 780,90 milioni di euro per l’anno 2023, 86,64 milioni di euro per l’anno 2024, 66,61 milioni di euro per l’anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l’anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l’anno 2033, 5,05 milioni di euro per l’anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l’anno 2023, 24,20 milioni di euro per l’anno 2024, 25,50 milioni di euro per l’anno 2025, 27,30 milioni di euro per l’anno 2026, 28,80 milioni di euro per l’anno 2027, 31,10 milioni di euro per l’anno 2028, 34,50 milioni di euro per l’anno 2029, 38,80 milioni di euro per l’anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l’anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell’anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021, 175 milioni di euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2027, 70 milioni di euro per l’anno 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. - L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall’allegato 1 annesso al presente decreto.
- All’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
- Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Normativa > Decreto Sostegni Bis > Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali)