Indennità e bonus collaboratori sportivi nel decreto Sostegni Bis 2021

Il decreto Sostegni bis prevede un’ indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021.
I destinatari sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta:

Importo indennità collaboratori sportivi

L’importo dell’indennità per i collaboratori sportivi è determinato come segue:

  • a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
  • b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
  • c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.

La società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’ Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, i lavoratori suddetti autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni appena elencate. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

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