Indennità / bonus operai agricoli nel Decreto Sostegni Bis 2021

Secondo il Decreto Sostegni Bis, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’ indennità / bonus una tantum pari a 800 euro.
Per richiedere l’indennità, tali lavoratori agricoli, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Compatibilità indennità per operai agricoli 2021

L’indennità per lavoratori agricoli è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore del decreto-legge Sostegni Bis:

Tale indennità non è inoltre cumulabile con le altre misure previste dall’ articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al decreto-legge Sostegni Bis.

Cumulabilità indennità operai agricoli 2021

L’ indennità per gli operai agricoli nel 2021 è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Invio della domanda

L’ indennità una tantum è erogata dall’INPS. La domanda per l’indennità sarà presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda che verrà predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità che verranno stabilite dallo stesso.

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