Decreto Sostegni Bis: indennità di malattia nello spettacolo
Nuovi requisiti per l'indennità di malattia dei lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo, il Decreto Sostegni Bis ha previsto nuovi requisiti per usufruire dell’indennità di malattia. Infatti, se la normativa precedente prevedeva almeno 100 contributi giornalieri versati nell’anno antecedente all’evento morboso, a partire dal 26 maggio 2021 basteranno 40 contributi giornalieri versati nell’anno di riferimento (nella fattispecie parliamo dell’anno solare che precede l’evento patologico, a partire dal 1° gennaio). La novità si riferisce ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS).
A chiarire i nuovi requisiti è stata la circolare Inps n.132 del 10 settembre 2021, che va inoltre a identificarne gli importi e i soggetti esclusi.
Destinatari dell' indennità
Sono destinatari dei nuovi requisiti, per beneficiare dell’indennità di malattia, “i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto l’obbligo assicurativo per la malattia (come da art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni) e coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative. Successivamente, da ultimo con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, si è provveduto a un adeguamento delle figure professionali dello spettacolo individuate dal citato D.lgs C.P.S. n. 708/1947” come ribadito dalla circolare Inps citata.
Si ricorda che la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta a questi lavoratori sempreché non percepiscano, durante l’evento patologico, una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro, come da contratti collettivi di riferimento. Infine, è bene ribadire che l’assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori citati, compresi quelli che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia, e quindi dalla tutela previdenziale, sono:
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche, per i quali si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico (per quanto riguarda l’indennità di malattia);
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Importo dell'indennità di malattia
L’importo delle nuove indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo appena citati si calcola nel seguente modo:
- 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo (20°) giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- 80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo (21°) giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
Quando viene corrisposta l’indennità di malattia?
L’indennità di malattia viene corrisposta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento patologico, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Pagamento
Secondo la circolare Inps n.132/2021, il pagamento dell’indennità di malattia sarà anticipato dal datore di lavoro, tranne che per lavoratori disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione, e occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale, i quali riceveranno il pagamento direttamente dall’INPS.
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