Denuncia infortunio sul lavoro: per omissione o ritardo scatta la sanzione

In caso di omissione o ritardo della denuncia di infortunio sul lavoro, scatta la sanzione amministrativa per il datore di lavoro; a ricordarlo è la nuova circolare Inail n.24 del 9 settembre 2021, che sulla base dell’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ribadisce “lobbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni” da parte del datore di lavoro, “indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità”.

Importo della sanzione

Dal 1° gennaio 2007, l’ importo della sanzione amministrativa in oggetto va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

Quando scatta il ritardo o l'omissione?

L’infortunio sul lavoro va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, esclusivamente attraverso i servizi online Inail appositi.

Se si tratta di infortuni mortali o per i quali c’è pericolo di morte, la denuncia va presentata entro 24 ore dal fatto.

Infine, per i lavoratori domestici e per i datori di lavoro non imprenditori, la denuncia va effettuata tramite Pec o tramite Posta alla sede Inail competente, rispettando comunque le tempistiche appena descritte.

Decorrenza termini

Il termine dei due giorni utili alla denuncia dell’infortunio sul lavoro decorre dal giorno successivo a quello in cui il datore ha ricevuto “il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi”.

Inoltre “per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia”.

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