Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo
Cumulo pensione con i redditi da lavoro autonomo 2021: le istruzioni INPS
Nell’ambito del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, la dichiarazione reddituale va inviata entro novembre 2021: si tratta della comunicazione all’Inps, da parte dei titolari di pensione interessati, dei redditi percepiti nel periodo d’imposta 2020.
A chiarirlo il Messaggio Inps n.3154 del 21 settembre 2021, il quale, sulla base del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, riporta i soggetti interessati dal divieto di cumulo e dalla relativa dichiarazione reddituale, nonché la tipologia di redditi da dichiarare.
Soggetti esclusi dal presentare la dichiarazione reddituale
I soggetti esclusi dalla dichiarazione reddituale da lavoro autonomo, quindi non tenuti a presentarla e non soggetti al divieto di cumulo, (come riporta il suddetto messaggio Inps) sono:
“- titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto”.
Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati ai quali la situazione reddituale sia rimasta invariata, anche rispetto alla dichiarazione a preventivo, così come pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non si sia modificata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione reddituale
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione reddituale da lavoro autonomo sono invece i pensionati che non si trovano nelle situazioni appena descritte, con le seguenti esclusioni:
- l’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applica ai titolari di pensione di invalidità dalla cui occupazione, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti del relativo anno (come da comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992. Si tratta, per l’anno in corso, di reddito pari o inferiore a 6.702,54 euro;
- l’incumulabilità non riguarda “i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o da altre istituzioni pubbliche e private”, quindi tali redditi non sono soggetti a dichiarazione reddituale;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace e tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati, così come le indennità dei giudici onorari aggregati, dei giudici tributari e dei sacerdoti.
Come dichiarare i redditi da lavoro autonomo
I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
“Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito” (messaggio Inps n.3154/2021)
Sanzioni per omessa dichiarazione reddituale da lavoro autonomo
In caso di omessa dichiarazione reddituale da lavoro autonomo sono previste delle sanzioni: il pensionato sarà tenuto a versare all’Inps o all’Ente previdenziale di appartenenza un ammontare pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Come inviare la dichiarazione reddituale
La dichiarazione reddituale da lavoro autonomo può essere inviata direttamente online sul sito dell’Inps oppure attraverso i servizi del nostro Caf Confsal, alla sede più vicina a te.
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