Differenza tra Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza 2021
Qual è la differenza tra Reddito di Cittadinanza (Rdc) e Pensione di Cittadinanza (Pdc) per il 2021? Queste due misure di sostegno al reddito, introdotte con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono entrambe nate come misure di contrasto alla povertà finalizzate all’inclusione sociale. Nel caso in cui però tutti i componenti del nucleo familiare richiedente abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, questo sostegno al reddito assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Inoltre, nei nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età durante il periodo di godimento del suddetto sostegno al reddito, è prevista la trasformazione della prestazione in Pensione di Cittadinanza, a partire dal mese successivo.
Differenza tra Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza 2021: sospensione e rinnovo automatico
Un’ulteriore differenza tra Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza per il 2021 risiede nella sospensione e nel rinnovo automatico degli stessi: il Reddito di Cittadinanza (RdC), infatti, è erogato per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando una nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità. Nel caso della Pensione di Cittadinanza invece, non è prevista alcuna sospensione, e il beneficio si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e Patto per il lavoro: differenze tra Rdc e Pdc 2021
Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è erogato solo a seguito della sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, da parte del richiedente. A differenza del Rdc invece, sono esclusi da questo obbligo i beneficiari della Pensione di Cittadinanza, nonché:
- i minorenni;
- i beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- i soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.
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