Disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è una misura di sostegno al reddito che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti e alle figure professionali a essi equiparate in possesso di determinati requisiti, tra cui lo stato di disoccupazione.

A chi spetta la disoccupazione agricola? Requisiti

La disoccupazione agricola spetta a lavoratori agricoli con particolari requisiti e che abbiano perso il lavoro contro la propria volontà. Nella fattispecie spetta a:

  • operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
  • operai con contratto a tempo indeterminato, salariati o braccianti fissi. Possono fare la richiesta anche coloro che, un contratto di lavoro per tutto l’anno solare, hanno effettivamente lavorato con discontinuità;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’ anno.

Il requisito fondamentale per ottenere l’indennizzo della disoccupazione agricola è inoltre la presenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura e la conseguente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza.

In particolare:

  • iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno a cui si riferisce la domanda, o un rapporto agricolo per parte dell’anno nel caso di operai a tempo indeterminato (OTI);
  • anzianità assicurativa da almeno due anni;
  • possesso di almeno 102 contributi giornalieri nei biennio antecedente la domanda;
  • per il soddisfo del requisito si possono cumulare le giornate di lavoro ordinario purché risulti prevalente l’attività agricola, e la contribuzione figurativa da maternità obbligatoria o da congedo parentale.

L’indennità di disoccupazione agricola, infatti, serve per compensare i lavoratori agricoli per un periodo di disoccupazione già trascorso, e non per una disoccupazione successiva alla presentazione della domanda: il trattamento infatti viene corrisposto sulla base dello stato di disoccupazione verificatosi nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta d’indennità.

A chi non spetta la disoccupazione agricola?

La disoccupazione agricola non spetta a:

  • chi si dimette volontariamente, fatta eccezione per:
    – le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio, ossia nel periodo immediatamente successivo al parto, e ai lavoratori padri;
    – coloro che si dimettono per giusta causa.
  • lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno o per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’ anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

Importo indennità di disoccupazione agricola

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo viene poi detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata in questo caso la trattenuta per contributo di solidarietà.

Invio domanda

La domanda di disoccupazione agricola deve essere inviata tassativamente tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto, e può essere inviata all’INPS anche attraverso i servizi telematici del Patronato Inpas Confsal, alla sede più vicina a te.

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