Disoccupazione Naspi e compatibilità con altri redditi
Se ho altri redditi, posso ricevere la Naspi?
La disoccupazione Naspi è compatibile con altri redditi, sebbene questo dipenda dalla tipologia di attività lavorativa svolta e dall’importo del reddito che questa produce. Si tratta di attività lavorativa, infatti, non formalmente inquadrata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibile in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma che dà comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, La circolare Inps n. 174/2017 del 23 novembre 2017 ha allora chiarito a questo proposito quali attività e quali redditi sono compatibili con l’assegno mensile di disoccupazione Naspi. Vediamoli insieme. (Clicca qui per scoprire se hai i requisiti per richiedere la Naspi 2021)
Disoccupazione Naspi e compatibilità con altri redditi: borse lavoro, stage e tirocini professionali
Nell’ambito della disoccupazione Naspi e della sua compatibilità con altri redditi, i titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale possono ricevere interamente l’importo dell’indennità Naspi, senza effettuare alcuna comunicazione all’Inps. In questo caso, infatti, sebbene tali importi ai fini fiscali siano assimilabili alle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.
Naspi e borse di studio
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) – essendo l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa, tanto da riconoscere ai borsisti il diritto alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000. In questi casi, il beneficiario della prestazione Naspi, a pena di decadenza del diritto, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a zero.
Attività sportiva dilettantistica e compatibilità con Naspi
La Naspi è compatibile interamente con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, e il beneficiario della prestazione di disoccupazione non è tenuto a effettuare nessuna comunicazione all’INPS.
Naspi e compatibilità con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla suddetta attività.
Inoltre, nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
Naspi e redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse: sono cumulabili?
La disoccupazione NASpI è compatibile con i redditi da attività professionale da parte di liberi professionisti iscritti a specifiche casse (come ingegneri, avvocati, infermieri ecc.) con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 dell’art.10 d. lgs. n. 22 del 2015.
Il limite di reddito entro il quale è compatibile e consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a zero.
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