Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

(legge 25.07. 75 n. 402)

L’ indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica.

Qual è l'importo dell' indennità?

L’ importo dell’ indennità per i lavoratori rimpatriati dall’ estero importo è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.

A chi spetta l'indennità?

Hanno diritto all’ indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati tutti i cittadini italiani che, dopo aver lavorato all’ estero ed essere rimasti inoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovato del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.

Quali sono i requisiti per percepire l'assegno?

I requisiti per poter percepire l’indennità di disoccupazione da parte del lavoratore rimpatriato dall’ estero sono i seguenti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione possono richiedere l’ assegno al nucleo familiare (ANF), purché ne abbiano i requisiti.
(fonte INPS)

Quali sono i termini per fare la domanda?

Al contrario della NASpI, per questa indennità di disoccupazione non sono previsti termini di scadenza per la presentazione della domanda. Ne la presentazione della domanda influisce sui tempi di erogazione.

La decorrenza della disoccupazione per i rimpatriati dall’ estero è la seguente:

  • dal giorno del rimpatrio, se entro i 7 giorni dalla data del rimpatrio il lavoratore ha reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID);
  • dal giorno della DID, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa dopo il 7° giorno ed entro il 30° giorno successivo alla data del rimpatrio.

Come e dove presentare la domanda?

La domanda può essere presentata in via telematica direttamente sul portale dell’ INPS (Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza Sociale), oppure attraverso un patronato.

Quale è la durata massima della disoccupazione per i lavoratori rimpatriati?

La durata massima è di 180 giorni.