Divieto di licenziamento e Naspi in caso di accordo collettivo aziendale 2021

Durante il periodo di divieto di licenziamento si ha diritto alla Naspi in caso di accordo collettivo aziendale, anche nel 2021: questo è quanto ribadito dalla circolare Inps n.180 del 1° dicembre 2021, la quale ricorda che le disposizioni di preclusione e/o sospensione del divieto di licenziamento non si applicano nei casi di accordo collettivo aziendale (formalizzato e sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale), se questo conduce a un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (risoluzione quindi consensuale).
Tale disposizione ha origine nel decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, poi convertito e modificato dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020, e risulta valida per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, sia collettivo che individuale, per giustificato motivo oggettivo.

Scadenze divieto di licenziamento 2021

Le scadenze del divieto di licenziamento 2021 sono le seguenti:

  • fino al 31 ottobre 2021 per quei datori di lavoro privati che hanno presentato domanda e/o hanno avuto accesso ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. La scadenza è inoltre la stessa anche per le aziende che hanno presentato domanda e/o hanno avuto accesso al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) (Decreto Sostegni);
  • fino al 31 dicembre 2021:
    • per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (cfr. l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
    • per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (cfr. l’art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
    • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (cfr. l’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103 del 2021);
    • per i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda – ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis);
    • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
    • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (cfr. l’art. 43, comma 2, del decreto Sostegni-bis)”;

come ribadito dalla circolare Inps n.180 del 01.12.2021.

Accesso alla Naspi per accordi colletivi dopo il 30 giugno 2021

L’accesso alla Naspi a seguito di accordi collettivi firmati dopo il 30 giugno 2021 è riconosciuto solo nei casi in cui il datore di lavoro o l’azienda sono ancora sottoposti al divieto di licenziamento. In tutti gli altri casi invece si rimanda alla circolare Inps n. 111 del 2020 e ai messaggi Inps n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del 2021, nonchè al paragrafo che segue.

Naspi e datore di lavoro non sottoposto al divieto di licenziamento

La Naspi, nei casi in cui il datore di lavoro non è più sottoposto al divieto di licenziamento (dopo il 30 giugno 2021), è riconosciuta in caso di:

  • “licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici”

come riporta la circolare Inps n.180 del 1° dicembre 2021.

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