Domanda Bonus Asilo Nido 2023
Bonus Asilo Nido e Assistenza Domiciliare per figli minori anche tramite patronato
È possibile inviare la domanda di Bonus Asilo Nido 2023 e Assistenza per figli minori anche tramite patronato.
A comunicarlo il Messaggio INPS n.889/2023, il quale ricorda che si tratta delle domande per ricevere:
- un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati;
- un contributo per il pagamento di servizi di supporto domiciliare (per figli con meno di tre anni, affetti da malattie croniche e invalidanti)
relativi ai periodi che vanno da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Chi può inviare la domanda?
La domanda per il Bonus Asilo Nido 2023 e per l’Assistenza per figli minori può essere inviata dal genitore, sia nel caso in cui il figlio sia nato, sia che sia stato adottato o sia in affido temporaneo. Nel caso di cittadini stranieri, la domanda può essere presentata da:
- “stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente”
come ricorda il suddetto Messaggio INPS.
Inoltre, lo stesso Messaggio INPS, ribadisce che sono ammessi anche i seguenti permessi legati al cittadino straniero:
- “lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (art. 19 del D.lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).”
Invio domanda Bonus Asilo Nido 2023
L’invio della domanda per il Bonus Asilo Nido 2023 è possibile anche attraverso il nostro patronato Inpas Confsal.
Si ricorda che può essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, e che è necessario indicare nella stessa le mensilità di frequenza scolastica, che siano comprese tra gennaio e dicembre 2023 (fino a un massimo di 11 mensilità), per le quali si richiede il contributo economico.
Inoltre, i destinatari sono i figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, per questo, nel caso in cui il minore compia 3 anni nel corso del 2023, si potrà richiedere il contributo solo per le mensilità che vanno da gennaio ad agosto.
Documentazione richiesta Bonus Asilo Nido 2023
Tra la documentazione richiesta per accedere al Bonus Asilo Nido 2023, il richiedente dovrà presentare l’attestazione di avvenuto pagamento delle singole rette legate ad asili nido pubblici o privati, dalle quali sono escluse eventuali servizi integrativi come ludoteche, pre-scuola., spazi gioco etc. Inoltre, non accede al contributo la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Ad ogni modo, le ricevute di tali pagamenti possono essere allegate alla domanda anche successivamente, ma sempre entro la scadenza tassativa del 31 luglio 2024.
Inoltre, ricorda l’INPS, “per accelerare le istruttorie e di velocizzare i pagamenti, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS. Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA); ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.” (
Infine, ricordiamo che “l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’INPS all’erogazione del rimborso, fermo restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (Messaggio INPS n.889/2023)
Invio domanda bonus Assistenza Domiciliare per figli minori: documentazione richiesta
Anche l’invio della domanda per il Bonus legato all’Assistenza Domiciliare per figli minori può avvenire tramite il nostro patronato Inpas Confsal.
La domanda può essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, che sia con esso convivente. Inoltre, la documentazione richiesta prevede un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, in cui dichiari che, per l’intero anno, il minore sia impossibilitato a frequentare gli asili nido, a causa di una grave patologia cronica.
Ricordiamo, infine, che se si è chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del bonus asilo nido non è possibile presentare anche domanda per l’Assistenza domiciliare.
Si fa presente che è ammessa la domanda per entrambi i contributi solo per via telematica.
Importi Bonus Asilo Nido 2023 e Assistenza Domiciliare per figli minori
Gli importi del Bonus Asilo Nido 2023 e del Bonus legato all’Assistenza Domiciliare per figli minori, sono calcolati in base all’indicatore ISEE (minorenni) in corso di validità, in questi termini:
- “un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante”
come da suddetto Messaggio INPS, che ricorda inoltre che “il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità” mentre per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare “viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda”
Nel caso dell’Assistenza Domiciliare, inoltre, “il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile”
Assenza di ISEE
Nei casi di assenza di ISEE in corso di validità, o nel caso in cui il contributo venga richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore, “il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui. In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti” (suddetto Messaggio INPS)