Permesso di soggiorno per studenti, tirocinanti e alunni extracomunitari
Il permesso di soggiorno per studenti, tirocinanti e alunni extracomunitari è concesso con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.
Tali requisiti sono espressi nell’art. 39 bis decreto legislativo n° 286/98 e successive modifiche, e negli agli artt. 44 bis e 45 dpr 394/99 e successive modifiche.
Modalità e tempistiche per richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio
Lo studente deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro l’ottavo giorno dall’ingresso in Italia.
La richiesta deve essere fatta tramite la compilazione e l’invio, alla Questura territorialmente competente, di uno specifico modulo. Il modulo è reperibile nei comuni, in tutti gli uffici postali, e nei Patronati.
Durata del permesso di soggiorno per motivi di studio
Il permesso per studio o formazione ha una durata massima di 1 anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso di studio. E’ possibile, inoltre, rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio anche se ci si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale si è entrati in Italia – previa autorizzazione dell’università.
Requisiti per il permesso di soggiorno
I requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, per gli stranieri maggiorenni, sono:
- la frequenza a corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi di istruzione tecnica superiore e nei corsi di formazione superiore;
- la frequenza a corsi di formazione professionale e tirocini curriculari o extracurriculari.
Il requisito per gli stranieri minorenni è invece:
- la frequenza a corsi di studio per stranieri.
Documentazione da presentare per la richiesta del permesso
I documenti che gli studenti, tirocinanti e alunni extracomunitari devono presentare per ottenere il permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno sono:
- Modulo 1 compilato e sottoscritto dal richiedente;
- fotocopia del passaporto (in sostituzione del passaporto è possibile presentare documentazione assimilabile allo stesso).
A secondo della situazione potrebbe essere necessario integrare la documentazione.
Documenti per il rilascio del primo permesso di studio
Per il rilascio del primo permesso di soggiorno la documentazione da presentare è la seguente:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire o della convenzione di formazione relativa al tirocinio da svolgere, vistata dalla rappresentanza diplomatica / consolare italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.
Documenti per il rinnovo del permesso di studio
Per rinnovare il permesso di studio la documentazione necessaria è:
- fotocopia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di studio frequentato o della convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e infortuni.
Compatibilità tra permesso di studio e attività lavorativa
Il permesso di soggiorno per studio è compatibile con un’attività lavorativa di tipo subordinato. Questa attività lavorativa, al 2021, per essere compatibile non deve superare le 1040 ore annuali (20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane).
Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma la conversione va valutata caso per caso.
Nel caso in cui lo studente extracomunitario abbia conseguito il titolo di:
- laurea triennale;
- laurea specialistica biennale;
- laurea magistrale;
- diploma di specializzazione di durata minima pari a due anni;
- dottorato di ricerca universitaria di durata minima pari a tre anni;
- master universitario di I o di II livello;
- attestato o diploma di perfezionamento post laurea della durata di un anno;
la conversione del permesso di soggiorno avviene al di fuori delle quote flussi.
Tipologie di lavori per il quale è possibile convertire il permesso di studio
Le tipologie di attività lavorative per le quali è possibile convertire il permesso di studio in permesso di lavoro sono:
- Libero professionista;
- Imprenditore, commerciante, artigiano;
- Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc.;
- Soci, amministratori di società;
- Traduttori e interpreti;
- Lettori universitari di scambio o di madre lingua.
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