Domande indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio
Lavoratrici autonome
Le domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio, destinata alle lavoratrici autonome, possono adesso essere inviate all’INPS, anche con il supporto del nostro Patronato INPAS Confsal.
A comunicarlo il Messaggio INPS n.572/2023, il quale ricorda che tali domande possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione delle domande stesse, purché il periodo decorra a partire dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n.105/2022 che ha apportato importanti novità alla normativa sulla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Che cos’è?
L’indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio permette alle lavoratrici autonome di indennizzare, appunto, i periodi precedenti ai due mesi prima del parto, inviando all’INPS l’accertamento medico della ASL che “individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17”, come riporta la Circolare INPS n.122/2022..
Secondo l’INPS, questa possibilità necessita della sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, ma non necessita di astensione dal lavoro. Inoltre, la relativa indennità verrà calcolata, e quindi erogata, seguendo la procedura adottata per i consueti periodi di tutela della maternità per le lavoratrici autonome.
Dal momento che i due mesi prima del parto possono essere definiti con certezza solo a seguito di quest’ultimo, l’INPS precisa che se il periodo indennizzabile così come stabilito dall’accertamento ASL dovesse ricadere (totalmente o in parte ) nei due mesi prima e tre mesi dopo il parto, come da consueto periodo indennizzabile di maternità, questi verrebbero assorbiti dalla tutela ordinaria di maternità, seguendo il comma 1 dell’art.68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (anche denominato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, o T.U.), e quindi non seguirebbero la novità normativa in oggetto.
Invio domande indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio per lavoratrici autonome
L’invio delle domande di indennità anticipata di maternità per gravidanza a rischio, destinata alle lavoratrici autonome, necessita dell’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente della data di interruzione di gravidanza.
Ricorda l’INPS nel Messaggio n.572/2023 che “anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico certificatore all’INPS, la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso; in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico”