Donne vittime di violenza: decontribuzione per nuove assunzioni
L’incentivo è valido solo per le cooperative sociali e per le nuove assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
È prevista una decontribuzione per le cooperative sociali che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, appositamente documentati dai centri anti-violenza, dai servizi sociali o dalle case-rifugio.
A chiarine i requisiti la circolare Inps n.133 del 10 settembre 2021, che riporta quanto stabilito in merito dal Decreto Ristori (n.137/2020 e convertito con modificazioni in L. 176/2020).
Destinatari
I destinatari della decontribuzione in oggetto sono esclusivamente le cooperative sociali (legge n.381/1991) che, secondo la normativa, promuovono l’integrazione sociale perseguendo l’interesse generale attraverso:
- “la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”
come riportato dalla circolare Inps in oggetto.
Le donne interessate invece sono inserite in percorsi di protezione a seguito di violenza di genere, così come stabilito dall’art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Importo della decontribuzione
L’importo massimo della decontribuzione è di 350 euro mensili; si tratta della contribuzione previdenziale a carico della cooperativa sociale (datore di lavoro), con esclusione dei premi e dei contributi versati all’INAIL. Nei casi di rapporto di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione (di 350 euro) deve essere ridotto in proporzione.
Tipologie di contratti ammessi
I contratti ammessi alla decontribuzione sono di varie tipologie, tutti comunque stipulati attraverso nuove assunzioni (tra gennaio e dicembre 2021) e tutti a tempo indeterminato. In particolare, sono inclusi anche:
- i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro in apprendistato
- le assunzioni a tempo indeterminato in somministrazione, anche se la prestazione lavorativa (verso l’utilizzatore) è svolta a tempo determinato.
Sono infine ammessi alla decontribuzione i rapporti di lavoro:
- a tempo pieno (full time)
- a tempo parziale (part-time), sia orizzontale che verticale o misto.
Contratti di lavoro esclusi
Sono esclusi dalla decontribuzione alcuni contratti di lavoro, cioè:
- i rapporti di lavoro intermittente;
- le prestazioni occasionali;
- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti (già esistenti) a tempo determinato
Leggi qui la circolare Inps completa oppure per maggiori informazioni contatta Inpas Confsal alla sede a te più vicina.
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