Art. 10 – Attivazione della garanzia del Fondo

  1. La garanzia del Fondo può essere attivata in caso di impossibilità per l’ente erogatore di rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo TFS/TFR.
  2. Nel caso di cui al comma 1, la banca, accertato il mancato rimborso, ancorchè parziale, trascorsi trenta giorni dalla data dell’inadempimento, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla data dell’ inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo, secondo l’apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.
  3. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
  4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 e’ sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.