Art. 6 – Procedure per la domanda e erogazione dell’anticipo TFS/TFR

  1. Il richiedente in possesso della certificazione di cui all’articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell’Accordo quadro.
  2. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
    a) certificazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) e Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;
    b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;
    c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
  3. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato.
  4. La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l’insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica, all’ente erogatore e al richiedente:
    a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;
    b) l’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell’ente erogatore di cui al successivo comma 5;
  5. L’ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR, come definito nell’articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l’ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l’impossibilita’ di perfezionare l’operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell’ente erogatore.
  6. Dalla data di comunicazione o notifica dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, secondo quanto previsto al comma 4, l’ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell’ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.
  7. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 7, provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.