Art. 7 – Contratto di anticipo TFS/TFR

  1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all’ Accordo quadro.
  2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con l’accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca.
    L’efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla comunicazione dell’ente erogatore di cui al precedente articolo 6, comma 5.