Art. 8 – Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

  1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:
       a. l’impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall’ ente erogatore ai sensi dell’articolo 6, comma 5;
       b. il richiedente e’ registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
       c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
       d. l’impossibilità per la banca di perfezionare l’operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.