Aliquote contributive professori e ricercatori delle Università non statali

L’ equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute con quelle applicate ai professori e ricercatori delle Università statali, a decorrere dal 1 gennaio 2021, è stata sancita dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, comma 565.

Nella Circolare n° 81 del 08-06-2021, viene anche ribadito che “il legislatore ha inoltre previsto, con riferimento al periodo 2016-2020, un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’ INPS per i maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva di finanziamento e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche erogate nel detto periodo, nonché l’acquisizione nella gestione pensionistica di riferimento della contribuzione versata dalle Università non statali legalmente riconosciute per i periodi precedenti all’entrata in vigore della nuova normativa”.

Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro).

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