Esonero contributivo 2021-2022 per assunzione giovani a tempo indeterminato
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero contributivo al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di giovani, nel biennio 2021-2022, a partire dal 1° gennaio 2021: si tratta di un esonero contributivo valido per le assunzioni di giovani under 36, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di importo di 6.000 euro annui.
Nel caso in cui le assunzioni vengano, però, effettuate nelle regioni:
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Basilicata
- Sicilia
- Puglia
- Calabria
- Sardegna
l’esonero in questione può avere la durata di 48 mesi
A quali datori di lavoro spetta?
L’esonero contributivo al 100% spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo (anche se non imprenditori).
A quali datori di lavoro non spetta?
L’esonero in questione non spetta invece:
- alla Pubblica Amministrazione;
- alle imprese del settore finanziario. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities, che corrisponde a quella dell’Ateco2007.
Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare Inps n. 56 del 12 aprile 2021 … qui.
Contratti di lavoro ammessi all’esonero contributivo
I contratti di lavoro ammessi all’esonero contributivo sono quelli a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, stipulati a partire dal 1° gennaio 2021.
Contratti di lavoro non ammessi
I contratti di lavoro non ammessi all’esonero contributivo del 100% in oggetto sono invece:
- i contratti di apprendistato
- i contratti di lavoro domestico
Non cumulabilità
L’esonero contributivo non è cumulabile con:
- l’esonero contributivo previsto in caso di assunzione di donne prive di impiego da 24 mesi o da 6 mesi, se appartenenti a particolari settori economici (legge 28 giugno 2012, n. 92) o a categorie svantaggiate (legge n. 178/2020);
- “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017);
- “Decontribuzione Sud”, nel caso di assunzione degli stessi lavoratori (per maggiori informazioni clicca qui)
Modalità operative
Per le modalità operative inerenti all’esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36, relative al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, si rimanda al Messaggio INPS N.3389 del 7 ottobre 2021.
Per l’anno 2022 invece le istruzioni operative saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Per maggiori info, cerca la sede INPAS Confsal più vicina…qui